Modifiche
ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127
Art. 1.
(Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127,
sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. All'articolo 1, comma 3, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h)
moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche".
3. All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente: "r-bis)
trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale".
4. All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la parola: "statale" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i
decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri
delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;".
5. All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle esigenze della salute,
della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente" sono sostituite dalle
seguenti: "nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalita', delle esigenze della salute, della sanita' e sicurezza
pubblica e della tutela dell'ambiente".
6. All'articolo 2, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a
maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di
propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonche' quelli per l'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 _ dicembre 1993, n. 580, e quelli
relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in
materia regolamentare competono nel settore delle attivita' produttive allo Stato e agli
enti pubblici territoriali".
7. All'articolo 4, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Gli schemi di
decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia,
che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il
termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facolta' di adottare i decreti
legislativi".
8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera a),"
sono inserite le seguenti: "e del principio di efficienza e di economicita' di cui
alla lettera c) del medesimo comma".
9. All'articolo 6, comma 1, le parole: "quaranta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "quarantacinque giorni".
10. All'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Il Governo e'
delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano i principi e criteri direttivi
di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ".
11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche nel caso
in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui
all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1".
12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998" sono
sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999".
13. All'articolo 11, comma 1, lettera b) , le parole: "nonche' gli enti privati,
controllati" sono sostituite dalle seguenti: "le istituzioni di diritto privato
e le societa' per azioni, controllate".
14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo 1998" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".
15. All'articolo 11, comma 4, lettera h), dopo la parola: "procedure" e'
inserita la seguente: "facoltative".
16. All'articolo 11, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. I decreti
legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati".
17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle
finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o
comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i
cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli
interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e
degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al
regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale
di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una
difforme disciplina settoriale".
18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole: "Entro un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto
dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi
ai successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi
citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e successive
modificazioni".
20. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti
i seguenti: "112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:
legge 29 aprile 1949, n. 264; legge 28 febbraio 1987, n. 56; legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608; legge 24 giugno 1997, n. 196. 112-ter. Adempimenti obbligatori
delle imprese in materia di lavoro dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863; legge 10 aprile 1991, n. 125. 112-quater. Procedimenti di rilascio
di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione: regolamento (CE) n. 520/94 del
Consiglio, del 7 marzo 1994; regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo
1994; decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990. 112-
quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità: testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221; legge 5
novembre 1971, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52; legge 9 gennaio 1989,
n. 13. 112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62; regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.112-septies. Procedimento
per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 112-octies. Procedimenti relativi
all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio: legge 6
giugno 1974, n. 298, articolo 39;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783. 112-nonies.
Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed
esportazioni: testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221.
12-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato: testo
unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 112-undecies. Procedimenti
relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e
sulle acque territoriali: regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; regio decreto 11 luglio
1941, n. 1161; codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.
327, articoli 793, 825 e 1200; legge 2 febbraio 1960, n. 68; legge 30 gennaio 1963, n.
141, articolo 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968; legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;
legge 25 marzo 1985, n. 106; decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
404, articolo 6, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 1993, n. 207".
21. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: "Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro
il 30 novembre 1998".
22. All'articolo 21, dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente: "20-bis. Con la
stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia,
modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua
francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.
425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito
dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il
comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".
Art. 2.
(Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127)
1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di
cui ai commi seguenti.
2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo che
disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validita' superiore".
3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Il
procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso,
una volta acquisita la _ dichiarazione dell'interessato."; al medesimo comma 4,
secondo periodo, le parole: "E' comunque fatta salva" sono sostituite dalle
seguenti: "Resta ferma".
4. All'articolo 2, il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le
modalita' per il rilascio della carta di identita' e di altri documenti di riconoscimento
muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identita' e i documenti di
riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere
anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonche' delle opzioni di carattere sanitario
previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può
contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione
amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonche' le procedure informatiche e le
informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da
altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai
sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi
regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati e' rilasciato a
seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identita' potra' essere utilizzata
anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai
materiali utilizzati per la produzione delle carte di identita' e dei documenti di
riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza
almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche. La carta di identita' può essere rinnovata a decorrere dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei
diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti
con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina
generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalita' di utilizzazione
dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o
utilità".
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma
10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del
presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10,
quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del
presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
6. All'articolo 2, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: "11-bis. Il terzo
comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' abrogato. 11-ter.
Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: "A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identita' deve essere
indicata la data di scadenza"". 7. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le
parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta
giorni".
8. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' ad esami
per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali".
9. All'articolo 3, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se due o
piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle
prove di esame, pari punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'".
10. All'articolo 3, il comma 11 e' sostituito dal seguente:"11. La sottoscrizione
di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti
di pubblici servizi non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia
fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del
documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
11. Il comma 11 dell'articolo 3 si interpreta nel senso che la sottoscrizione di
istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti
di pubblici servizi non e' soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
12. All'articolo 6, comma 2, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: "f-bis)
tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di
competenza comunale, nonche' i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle
sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia
di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale";
13. All'articolo 6, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Dopo il comma 3
dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono inseriti i seguenti: "3-bis.
Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3,
fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del
sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. 3-ter. In attesa di
apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui al comma 3- bis, ai responsabili di
uffici e servizi possono essere assegnate indennita' di funzione localmente determinate,
nell'ambito delle complessive disponibilita' di bilancio dei comuni medesimi. 3-quater.
Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per
l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che
svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione
contrattuale, possono essere assegnate indennita' di funzione in deroga alle normative
vigenti. La relativa maggiore spesa sara' rimborsata dagli altri enti convenzionati nei
termini previsti dalla convenzione"".
14. All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: "ottobre 1991." e' inserito il
seguente periodo: "Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data
della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni
effetto di legge in aspettativa senza assegni".
15. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: ", i quali, se
dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza
assegni".
16. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al
personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con
provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al precedente periodo il
trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito
da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la
produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale".
17. All'articolo 6, comma 12, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
stessa disposizione si applica altresi' alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere".
18. All'articolo 6, comma 13, capoverso 1- bis , sono aggiunte, in fine, le parole:
", nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle
responsabilita' professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonche' dagli
incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera".
19. All'articolo 6, comma 17, le parole: "Entro e non oltre tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro
il 30 settembre 1998".
20. All'articolo 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. All'articolo
105, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come
modificata dall'articolo 17 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: "Nei pareri e' espresso un motivato giudizio di
congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni di bilancio e dei
programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente,
dell'applicazione dei parametri di deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento
utile".
21. All'articolo 9, comma 4, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h)
articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116".
22. All'articolo 9, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono
essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse
procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso".
23. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5- ter , l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere
omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare".
24. All'articolo 12 sono abrogati i commi 3 e 4.
25. All'articolo 12, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis . I termini
di cui al comma 1, al comma 2, lettera a) , e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi".
26. All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "l'acquisto" sono inserite le
seguenti: "e l'alienazione".
27. All'articolo 16, comma 1, le parole da: "i difensori civici delle regioni e
delle province autonome" fino a: "in materia di difesa, di sicurezza pubblica e
di giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "i difensori civici delle regioni
e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano,
sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle
amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di
rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa,
della sicurezza pubblica e della giustizia".
28. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3- bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire
ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei
ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza e' sciolta".
29. All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: "enti locali" sono inserite le
seguenti: ", ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB),".
30. All'articolo 17, dopo il comma 58, e' inserito il seguente: "58-bis.
All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime
aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro
delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580"".
31. All'articolo 17, dopo il comma 78 e' inserito il seguente: "78-bis. L'Agenzia,
con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione
organica stabilita ai sensi del comma 78 in relazione alle esigenze di funzionamento,
entro i limiti derivanti dalle disponibilita' di bilancio".
32. All'articolo 17, dopo il comma 79 e' inserito il seguente: "79-bis. Le somme
dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle
convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti
pubblici o privati, nonche' le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi
forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro _ del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, all'unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime
disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi
ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle
amministrazioni centrali".
33. All'articolo 17, dopo il comma 133 e' inserito il seguente: "133-bis. Con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di
impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a
traffico limitato delle citta' ai fini dell'accertamento delle violazioni delle
disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle
relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalita' perseguibili
nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonche' le categorie di soggetti che
possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti".
Art. 3.
(Disposizioni in materia di formazione del personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni)
1. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di formazione
e studi (FORMEZ) può rimodulare i progetti in corso finanziati con risorse gia' assegnate
nei precedenti esercizi.
2. Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento
delle attivita' istituzionali, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere dall'esercizio
1998, in apposite unita' previsionali di base da istituire nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento del bilancio e dei servizi
amministrativi e tecnici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio, anche nel conto dei residui, e provvede alla denominazione delle nuove unita'
previsionali di base su indicazione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali.
3. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il FORMEZ può operare
sull'intero territorio nazionale a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo devono
essere ridefiniti, anche statutariamente, i fini dell'Istituto e devono essere discussi
nelle sedi preposte i progetti formativi da estendere all'intero territorio nazionale e
per i quali devono essere adeguati nuovi finanziamenti.
4. Ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale previsto dall'articolo 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' assegnata una borsa di studio annua lorda,
in relazione alla frequenza del corso e con le modalita' stabilite dalle norme vigenti per
il pagamento degli stipendi, d'importo pari al 60 per cento dello _ stipendio tabellare e
dell'indennita' integrativa speciale, nelle misure annue lorde in vigore nel tempo
previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto
Ministeri. Detto importo comprende anche il corrispettivo che i partecipanti al corso sono
tenuti a versare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione per il servizio di
ristorazione o, se previsto, di residenzialita'.
5. All'articolo 43, comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la
parola: "tecnico" e' soppressa.
Art. 4.
(Telelavoro)
1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di
gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle
proprie disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici
e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita'
di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa
determinazione delle modalita' per la verifica dell'adempimento della prestazione
lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro
originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' organizzative per
l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica
dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme
incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le
misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a
distanza, adegua alle specifiche modalita' della prestazione la disciplina economica e
normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di
telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 5.
(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)
1. A decorrere dall'anno 1998, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento
delle somme dovute dai comuni alle province ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge
11 gennaio 1996, n. 23, riducendo ed aumentando i rispettivi contributi erariali sulla
base delle certificazioni prodotte dagli enti locali interessati ovvero sulla base dei
dati risultanti dai decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 2. della citata
legge n. 23 del 1996. Per il solo anno 1998, sono computate le somme gia' trasferite dai
comuni alle province e le spese sostenute dai comuni nelle more della stipulazione delle
convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996. Qualora gli enti locali non inviino le
certificazioni, il Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° settembre 1998, opera i
trasferimenti sulla base dei dati risultanti dai predetti decreti ministeriali e,
limitatamente all'anno 1998, nella misura del 33 per cento dei dati finanziari risultanti
dai medesimi decreti.
2. Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti dall'applicazione della legge n.
23 del 1996 e' autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 38,457 miliardi a
favore delle province. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione
al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune cosi'
come determinate dai decreti ministeriali attuativi di cui al comma 1.
3. Nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996,
le somme corrispondenti alle spese sostenute nell'anno 1998 dallo Stato e dagli altri
soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, sono detratte da quelle da trasferire alle
province con le predette convenzioni. A decorrere dal 1_ gennaio 1999, il Ministero
dell'interno provvede al trasferimento delle somme a favore delle province sulla base
delle convenzioni e, in mancanza, sulla base dei dati finanziari risultanti dal decreto
ministeriale di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 23 del 1996. Le
relative somme sono portate in diminuzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della
pubblica istruzione e in aumento delle dotazioni del Ministero dell'interno.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 giugno 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
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